Martedì, 22 settembre 2026
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Polizze Poliennali

Polizze Poliennali

L’Articolo 1899 del codice civile “Durata dell’Assicurazione” è stato oggetto di varie modifiche negli ultimi anni. Prima del 2 Aprile 2007 prevedeva l’esistenza di contratti di assicurazione poliennali. Nei contratti poliennali la facoltà di recedere è data soltanto nell’ultimo  anno del contratto. Se una polizza ha durata 10 anni è possibile recedere, facendo disdetta, soltanto al decimo anno. L’obbligatorietà del pagamento del premio permane per dieci anni.

La legge n.40 del 2 Aprile 2007Decreto Bersani” ha modificato l’articolo del codice civile prevedendo che, in caso di durata poliennale, il contraente ha facoltà di recedere annualmente senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Ciò è valido per i contratti poliennali stipulati dalla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero dal 2 Aprile 2007 in poi. Per i contratti poliennali stipulati antecedentemente, la facoltà di recesso può essere esercitata solo a condizione che il contratto sia stato in vita per almeno 3 anni. Questo decreto aveva di fatto eliminato i contratti di assicurazione poliennali.

Con la legge n. 99/2009 si è tornati nuovamente sull’articolo 1899 c.c. L’Assicuratore può proporre coperture poliennali, a fronte di una riduzione del premio per il contraente. Tuttavia, in questo caso, viene meno la possibilità di recedere annualmente dal contratto. Il recesso sarà possibile soltanto trascorso il quinto anno di copertura. Dal 15 Agosto 2009, quindi, l’Assicuratore potrà proporvi un contratto di Assicurazione con durata superiore all’anno, anche di 10 anni, ma dovrà concedervi uno sconto sulla tariffa. Sarete obbligati a pagare il premio per 5 anni e dagli anni successivi potrete recedere con 60 giorni di preavviso. Se l’Assicuratore non esplicita o non applica lo sconto sulla tariffa, il contraente ha diritto di recesso ad ogni annualità, fermo restando il preavviso dei 60 giorni. Quest’ultima modifica ha praticamente reintrodotto la poliennalità nei contratti di assicurazione, con l’unica differenza rispetto al passato del limite dei 5 anni stabiliti per l’obbligatorietà del pagamento del premio.

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