Martedì, 22 settembre 2026
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Pagamento del Premio

Pagamento del Premio

Se il contraente non paga la prima rata di premio, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se stipuli un contratto di Assicurazione che decorre dal 10 Settembre e non paghi il premio pattuito, la copertura assicurativa resta sospesa. Nonostante il contratto sia in vigore, l’eventuale sinistro non sarà indennizzato. La copertura riprenderà dalle ore 24:00 del giorno in cui pagherai il premio. Se paghi il 16 Settembre alle ore 15:30, la copertura riprenderà dalle ore 24:00 dello stesso giorno.

 

Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se l’anno scorso hai stipulato un contratto di Assicurazione il 10 Settembre e quest’anno, giunta la scadenza, non paghi il premio, la copertura resterà attiva per quindici giorni ovvero fino alle ore 24:00 del 25 Settembre. Dal 26 Settembre la copertura assicurativa resterà sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui pagherai il premio. Per cui i sinistri avvenuti nel corso dei quindici giorni saranno indennizzabili nonostante tu non abbia pagato il premio il giorno stesso della scadenza della rata.

 

Nelle ipotesi di mancato pagamento appena viste (sia per la prima rata di premio, che per quelle successive) il contratto si risolve di diritto se l’Assicuratore nel termine di 6 mesi dal giorno in cui la rata è scaduta non agisce per la riscossione.

E’ un’ipotesi abbastanza remota, ma se il tuo Assicuratore dovesse dimenticarsi di esigere la rata del premio scaduta e intanto trascorrono 6 mesi, il contratto si risolve di diritto. Ovvero non devi più pagare né la rata scaduta, né quelle successive.

L’Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo in corso e al rimborso delle spese. Ha 6 mesi di tempo per agire nei tuoi confronti, anche legalmente, per il recupero della rata di premio scaduta. In questo caso dovrai pagare, oltre al premio dovuto, anche le spese legali. Articolo 1901 codice civile.

 

Nelle Assicurazioni sulla vita l’Assicuratore può agire per l’esecuzione del contratto soltanto in relazione alla prima rata di premio ed ha 6 mesi per farlo, come visto.

Resta sottinteso che se il primo premio è ripartito in più rate, l’Assicuratore ha diritto di esigerle tutte.

Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, entro 20 giorni dalla scadenza della rata, il contratto si risolve di diritto e i premi pagati in precedenza restano acquisiti dall’Assicuratore, a meno che non sussistano le condizioni per il riscatto dell’Assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.

Nelle Assicurazioni sulla vita quindi è obbligatorio pagare soltanto la prima rata annuale di premio. Le rate successive possono anche non essere pagate, ma si rischia di perdere tutte le somme versate se non ricorrono i presupposti per il riscatto o la riduzione del contratto. Articolo 1924 codice civile.