TFR in Azienda e TFR a Previdenza: quale scegliere?

TFR: una questione complessa rispetto alla quale molti lavoratori non riescono a decidersi. Proviamo a fare chiarezza.

Al di là dell’indubbia necessità di ricorrere alla Previdenza Complementare per garantirsi una pensione dignitosa, della mancanza di conoscenza e di divulgazione informativa su questo importantissimo tema sociale, non è affatto semplice fare una scelta, anche perché dal 1 Gennaio 2007, data di entrata in vigore della nuova riforma previdenziale, la maggior parte dei Fondi Pensione ha ottenuto rendimenti mediamente più bassi di quelli generati dal TFR, tranne pochissime eccezioni.

Inoltre, fattori come la differenza tra i coefficienti di conversione (leggi “Come viene calcolata la Prestazione Pensionistica”) dei vari Fondi Pensione (che comporta, a parità di capitale maturato, prestazioni pensionistiche diverse da Fondo a Fondo), l’esistenza di tantissimi prodotti previdenziali da confrontare (Fondi Pensione Aperti, FIP, ecc.), la personale propensione al rischio e le proprie esigenze, che potrebbero dirottare qualcuno su comparti azionari o bilanciati, altri su quelli garantiti, rendono la scelta davvero difficile.
A peggiorare il tutto c’è anche l’irreversibilità della scelta di conferire il TFR a Previdenza, mentre chi decide di lasciarlo in Azienda può sempre cambiare idea.

Proviamo ad approfondire meglio:

TFR in Azienda

Tfr in Azienda
Tfr in Azienda

I Casi di Accesso al TFR lasciato in Azienda

È possibile chiedere un’anticipazione del TFR (fino ad un massimo del 70% del TFR maturato e dopo almeno 8 anni di servizio presso la stessa Azienda) nei seguenti casi:

  • per spese sanitarie straordinarie
  • per acquisto prima casa per sé o per i figli
  • per spese di ristrutturazione straordinaria
  • per congedo di maternità, formazione e formazione continua

L’anticipazione del TFR è consentita una sola volta durante la vita lavorativa in Azienda.

È possibile chiedere il riscatto del TFR (100% del TFR maturato) nei seguenti casi:

  • cessazione o cambiamento dell’attività lavorativa;
  • premorienza

La tassazione del TFR lasciato in Azienda

Il TFR anticipato o liquidato va in tassazione IRPEF separata, per cui sarà soggetto ad un’aliquota non inferiore al 23% (considerando gli scaglioni attuali).

TFR a Previdenza Complementare

Tfr a Previdenza
Tfr a Previdenza
Tfr a Previdenza
Tfr a Previdenza

Casi di Accesso al TFR conferito a Previdenza Complementare:

È possibile chiedere un’anticipazione del TFR conferito a Previdenza nei seguenti casi:

  • in qualsiasi momento e fino al 75% della posizione maturata per spese sanitarie straordinarie
  • dopo 8 anni di adesione alla forma pensionistica e fino al 75% della posizione maturata, per acquisto prima casa per sé o per i figli o per ristrutturazione prima casa
  • dopo 8 anni di adesione alla forma pensionistica e fino al 30% della posizione maturata per qualsiasi altro motivo

È possibile chiedere il riscatto del TFR conferito a Previdenza nei seguenti casi :

  • in caso di cessazione dell’attività lavorativa per un periodo di tempo maggiore a 1 anno e minore a 4 anni, il 50% della posizione maturata
  • in caso di cessazione dell’attività lavorativa per un periodo di tempo superiore a 4 anni, il 100% della posizione maturata
  • in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3, il 100% della posizione maturata
  • in caso di premorienza dell’aderente prima di aver raggiunto i requisiti per l’erogazione della prestazione pensionistica, il 100% della posizione maturata

È possibile, inoltre, trasferire l’intera posizione previdenziale maturata (compresa la quota del TFR) ad altra forma pensionistica dopo 2 anni dall’adesione.
Questo trasferimento è esente da oneri fiscali.

La Tassazione del TFR conferito a Previdenza Complementare:

Il TFR e i contributi volontari accantonati a Previdenza sono sottoposti a un regime fiscale particolarmente agevolato nei seguenti casi:

  • in caso di anticipazione della posizione maturata per spese mediche straordinarie c’è una ritenuta a titolo d’imposta del 15% che si riduce di uno 0,3% per ogni anno di adesione alla forma pensionistica oltre il quindicesimo, fino a raggiungere un minimo del 9%
  • in caso di anticipazione per acquisto prima casa o altre spese c’è una ritenuta a titolo d’imposta del 23%
  • in caso di riscatto parziale, totale o di premorienza c’è una ritenuta a titolo d’imposta del 15% che si riduce di uno 0,3% per ogni anno di adesione alla forma pensionistica oltre il quindicesimo, fino a raggiungere un minimo del 9%

Prestazione Pensionistica in forma di Capitale o di Rendita e Tassazione in fase di Erogazione (al raggiungimento dei requisiti previsti):

Il diritto di ottenere la liquidazione dell’intera posizione pensionistica in forma di capitale nasce nel momento in cui, raggiunti i requisiti, dal calcolo della rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale, si ottiene un importo inferiore al 50% dell’assegno sociale (che nel 2011 è pari a € 5.424,9) altrimenti è possibile richiedere soltanto il 50% in forma di capitale e la restante parte in forma di rendita.

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15% ridotta di uno 0,30% per ogni anno oltre il quindicesimo di adesione alla forma pensionistica, fino ad un minimo del 9%.

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno oltre il quindicesimo di adesione alla forma pensionistica, fino ad un minimo del 9%. Inoltre, mentre in fase di accumulo il rendimento è assoggettato all’11% di imposta sostitutiva, successivamente alla maturazione del diritto, è applicata un’imposta sostitutiva del 12,50%.

Conclusioni: TFR in Azienda e TFR a Previdenza?

La normativa, come emerge da questo breve confronto, favorisce senza ombra di dubbio l’accantonamento del TFR a Previdenza Complementare, soprattutto se pensiamo che, nel caso sia previsto da un contratto collettivo o da un accordo aziendale, e nel caso in cui il lavoratore opti per un contributo volontario aggiuntivo alla quota già versata di TFR, il datore di lavoro è obbligato ad aggiungere l’ulteriore contributo previsto dall’accordo o dal contratto collettivo (può farlo, ovviamente, anche indipendentemente dall’esistenza di un accordo o di un contratto).
Il datore di lavoro deduce dal reddito d’impresa questo contributo, mentre il lavoratore deduce dal reddito complessivo sia il proprio contributo aggiuntivo che quello del datore di lavoro, fino ad un massimo di € 5.164,57.

Nel complesso viene da domandarsi come mai, nonostante tutti questi evidenti vantaggi, non ci sia stata ancora una vera e propria esplosione della Previdenza Complementare. Alcune cause potrebbero essere quelle prese in esame poc’anzi, ma certamente la più importante consiste nella mancanza di cultura previdenziale e nell’incapacità dei soggetti coinvolti di scegliere autonomamente l’offerta più consona alle proprie esigenze e propensioni.

Impareremo a farlo in pochi, chiari e semplici passi: leggi “Pensioni Integrative : Cosa scegliere?”.