L’Attestazione sullo Stato del Rischio

L’Attestazione sullo Stato del Rischio o Attestato di Rischio (fig.1) è il documento che certifica la tua condotta di automobilista con una pagella che riporta la sinistrosità della Polizza negli ultimi 5 anni e che ti permette di cambiare Compagnia di Assicurazione conservando, come vedremo, la stessa Classe di Merito Universale (CU) garantendoti una parità di trattamento.

Quando la Compagnia ha l’obbligo di trasmetterti l’Attestazione

La Compagnia deve trasmetterti, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, l’Attestazione sullo Stato del Rischio che deve contenere le seguenti informazioni:

  • la denominazione della Compagnia di Assicurazione;
  • il nome del Contraente;
  • il numero di polizza;
  • la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto (ad esempio “Bonus-Malus”);
  • la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l’attestazione viene rilasciata;
  • il numero dei sinistri che si sono verificati negli ultimi 5 anni. I sinistri indicati saranno quelli effettivamente pagati, anche parzialmente. Bisognerà precisare quanti di questi sinistri sono con responsabilità principale. Per gli altri dovrà esserci indicazione dell’eventuale responsabilità paritaria e della percentuale assegnata.
  • gli importi delle franchigie richiesti all’Assicurato e da questo non corrisposti (nel caso in cui il contraente avesse stipulato una polizza con franchigia);
  • la Classe di merito Interna di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, nel caso che il contratto sia stato stipulato con la formula “Bonus-Malus” e la Classe di merito Universale (CU) per i veicoli per i quali è prevista;
  • i dati della targa o del telaio e del motore del veicolo;
  • la firma dell’Assicuratore;
  • l’indicazione che il contratto è stato stipulato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 del Codice delle Assicurazioni, comma 4 bis che così recita : “L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato”.

 

La Compagnia dovrà trasmetterti l’Attestazione sullo Stato del Rischio, sempre che si sia concluso il periodo di osservazione in corso, anche quando in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti ipotesi :

  • furto;
  • esportazione;
  • consegna in conto vendita;
  • demolizione;
  • cessazione della circolazione;
  • vendita del veicolo.

Quando la Compagnia non ha l’obbligo di trasmetterti l’Attestazione

La Compagnia non ha l’obbligo di trasmetterti l’Attestazione nel caso di :

  • sospensione dell’assicurazione;
  • contratto con durata inferiore ad un anno;
  • contratto che è stato efficace per meno di un anno a causa del mancato pagamento di una rata di premio;
  • contratto annullato o risolto anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
  • cessione del contratto per vendita del veicolo assicurato.

Hai il diritto di richiedere ed ottenere, per qualsiasi motivo ed entro 15 giorni dalla richiesta, l’Attestazione sullo Stato del Rischio relativa all’ultima annualità regolarmente pagata.

L’Attestazione sullo Stato del Rischio può essere utilizzata per lo stesso veicolo (se cambi Compagnia di Assicurazione) o per un veicolo diverso purché il proprietario o il locatario in caso di leasing rimanga invariato.

E’ importante ricordare che in caso di :

  • cessazione del rischio assicurato (vendita, demolizione, furto, etc…)
  • sospensione del contratto di Assicurazione
  • mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo (risultante da un’apposita dichiarazione del contraente)

l’Attestato di Rischio conserva la sua validità per 5 anni, ma qualora non si riesca a documentare le ipotesi appena elencate, resterà valido per 12 mesi.

 

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Attestazione sullo Stato del RischioFac-Simile Attestato di Rischio