La Disdetta del Contratto R.C.Auto

Cambiare assicurazione RCA, nel passato, ha sempre rappresentato un problema. Spesso i contratti avevano il tacito rinnovo rinnovo e difficilmente ci ricordavamo di mandare la disdetta la disdetta in tempo, ma adesso le regole sono cambiate.

Il Tacito Rinnovo non può essere più applicato sui contratti RCA

Come previsto dall’Art. 170-bis del codice delle assicurazioni e come introdotto dal decreto legge 179/2012, dal 01 Gennaio 2013 tutte le Compagnie di Assicurazione sono obbligate ad abolire il tacito rinnovo dei contratti r.c.auto.

Per cui, avendo il contratto durata annuale, non sarà più necessario dare disdetta alla propria Compagnia di Assicurazioni. Ad ogni modo, il modulo in fig.1 può essere ugualmente inviato anche via fax al proprio intermediario, per evitare di essere contattati in occasione della scadenza annuale.

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La durata del contratto R.C.Auto è annuale.

La disdetta serve ancora?

Anche se, probabilmente, le Compagnie potrebbero prevedere nelle proprie condizioni di polizza la richiesta che le parti inviino disdetta (fig.1) almeno quindici giorni prima della scadenza del contratto (nell’ipotesi in cui le nuove condizioni di premio comportino variazioni tariffarie non superiori al tasso programmato di inflazione), in pratica, non viene mai applicata e quindi praticamente ormai la disdetta non è più obbligatoria!

DisdettaR.C.Auto
Fac-Simile Disdetta Polizza R.C.Auto

NB : Ti consigliamo di leggere anche l’Articolo relativo alla Disdetta delle Polizze Poliennali.

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