Il diritto di rivalsa (o surrogazione) dell’assicuratore

Il diritto di rivalsa nel Codice Civile

L’Art. 1916 del Codice Civile disciplina il cosiddetto “diritto di surrogazione dell’assicuratore”. Prima di analizzarne il contenuto, cerchiamo di capire che cosa si intende per “surrogazione”. I principali dizionari riportano, come definizione di “surrogazione”, la facoltà di un creditore di far subentrare, nell’esercizio di alcuni diritti, il terzo che abbia pagato il debito del suo debitore, o del debitore di fare subentrare al creditore originario in alcuni diritti il terzo che gli abbia fornito i mezzi per il pagamento del debito. Ma c’è un ulteriore termine, utilizzato in questo contesto come sinonimico, da analizzare, e cioè quello di “rivalsa”. Tale termine viene definito come il modo di trovare risarcimento ad una perdita. Il diritto di rivalsa (o surrogazione) dell’assicuratore è pertanto il diritto di quest’ultimo di subentrare al posto del danneggiato, agendo nei confronti del responsabile del sinistro, per recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di risarcimento. Esistono diverse applicazioni del diritto di rivalsa. Passiamole in rassegna assieme.

Il diritto di rivalsa nell’RCA

La Responsabilità Civile Auto prevede sempre il pagamento del risarcimento al terzo danneggiato da parte della compagnia assicurativa di colui che è identificabile come responsabile del danno. Ad esempio, se con l’auto faccio un incidente – del quale sono oggettivamente responsabile – che coinvolge un altro mezzo e un pedone, la mia compagnia assicurativa risarcirà direttamente il pedone e indirettamente l’auto terza danneggiata. Supponiamo però che io non fossi sobrio al volante, vuoi perché avevo bevuto troppo, vuoi perché sotto l’effetto di droghe. In tal caso, la mia compagnia assicurativa può esercitare il diritto di rivalsa: dopo aver pagato integralmente danni ai danneggiati, si rivale su di me, chiedendomi – in tutto o in parte – la restituzione della spesa pagata.

La clausola di rinuncia alla rivalsa

Oggi praticamente tutte le compagnie assicurative propongono una clausola integrativa al contratto di assicurazione, che espressamente esclude il diritto di rivalsa sull’assicurato. Si tratta di una clausola che pesa, in termini di costo, un 2/3% sul premio complessivo di polizza, ma che risulta fondamentale nel caso in cui, per esempio, non si sia astemi. Infatti, se in caso di sinistro con responsabilità (totale o parziale) si è sottoposti all’etilometro, magari dopo una cena o un pranzo da o con amici, è assai probabile che il tasso alcolemico rilevato sia comunque al di sopra di quello consentito, facendo con ciò scattare l’eventuale diritto di surrogazione dell’assicuratore.

Il diritto di rivalsa nell’assicurazione sulla casa

Il caso che un appartamento vada a fuoco è un evento altamente improbabile. Ciononostante – quando ci copriamo con una assicurazione incendio, è bene sapere che si è tutelati dal rischio in questione quale che ne sia la causa. La nostra assicurazione, una volta verificatosi l’evento, è obbligata al risarcimento. Chiaramente però, se viene individuato il responsabile dell’incendio – accidentale o doloso che sia – costui non può sottrarsi all’obbligo del risarcimento. In tal caso, è la compagnia di assicurazione che esercita il diritto di rifarsi sul responsabile del sinistro, recuperando con ciò le somme indennizzate all’assicurato. Ciò implica anche l’impossibilità dell’assicurato di ricevere un eventuale indebito doppio risarcimento (dalla propria compagnia di assicurazione e dal responsabile del danno).

Il diritto di rivalsa dell’INAIL

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha facoltà di rivalersi sui datori di lavoro nel caso in cui l’infortunio o la malattia professionale del lavoratore siano state determinate da comportamenti o fatti nei quali sia ravvisabile una chiara responsabilità dei primi. In tal caso l’INAIL può chiedere loro il rimborso delle somme erogate ai danneggiati. Per evitare questo rischio, è opportuno dotarsi di una copertura assicurativa RCO (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro).

Il diritto di rivalsa sulle franchigie e gli scoperti

Un ulteriore caso da considerare è quello delle coperture di responsabilità civile verso terzi (professionali ed extraprofessionali), le quali prevedano franchigie e scoperti. In tali casi la compagnia assicurativa in genere paga sempre il terzo danneggiato direttamente. Ciò può essere fatto al netto o al lordo dello scoperto o franchigia. In quest’ultimo caso, la compagnia di assicurazione eserciterà la rivalsa verso l’assicurato, per recuperare la somma da questi dovuta.