Cos’è la Responsabilità Civile Auto?

La Responsabilità Civile Auto è quella responsabilità che deriva dalla circolazione dei veicoli a motore per i danni cagionati alle persone, alle cose e ai trasportati.

Riportiamo integralmente gli Articoli che sono alla base della Responsabilità Civile Auto.

Articolo 2054 del Codice Civile :

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

L’Articolo 122 del Codice delle Assicurazioni, che ha abrogato la Legge 990 del 24 Dicembre 1969, impone l’obbligo di assicurare la responsabilità civile prevista dall’articolo 2054 c.c., e così recita :

  1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
  2. L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
  3. L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’articolo 334.
  4. L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Le cose da sapere:

  • Partiamo dal concetto di “circolazione”. Il veicolo è in circolazione quando è in movimento, ma anche quando è in sosta o in fermata su strade di uso pubblico, o in aree di proprietà pubblica o privata aperte al pubblico. Il veicolo in sosta può ad esempio incendiarsi e danneggiare un altro veicolo parcheggiato nelle vicinanze, o le mura del fabbricato adiacente o addirittura ferire un passante. Rientrando la sosta nella definizione di circolazione, questa fattispecie è assicurata dalla Responsabilità Civile Auto e non dalla copertura Incendio che interviene per i danni al veicolo stesso, né dalla garanzia “Ricorso Terzi” che interviene quando l’auto transita o è in sosta/fermata in aree private chiuse al pubblico (in questo caso infatti non trova applicazione l’Articolo 2054 c.c., ma il più generico Articolo 2043 c.c.). Nelle polizze di nuova generazione la circolazione in aree private chiuse al pubblico è ricompresa nella garanzia base, ma è importante accertarsene chiedendo al proprio assicuratore o leggendo le condizioni di polizza.
  • L’Articolo 2054 c.c. si riferisce genericamente ai veicoli senza guida di rotaie, per cui è valido oltre che per i veicoli a motore (autovetture, ciclomotori, motocicli, autoarticolati, ecc… ) anche per qualsiasi altro veicolo, intendendo per veicolo uno strumento che può muoversi spinto da forza umana, motrice o animale (bicicletta, carro trainato da un cavallo, ecc… ) ed escludendo logicamente veicoli come il treno o il tram che hanno “guida di rotaie”. L’Articolo 122 c.c. si riferisce in particolare ai veicoli a motore senza guida di rotaie e stabilisce l’obbligatorietà dell’assicurazione soltanto per questi.
  • Il conducente è obbligato a risarcire i danni causati a persone e/o a cose dalla circolazione del veicolo. Il proprietario, l’usufruttuario, o l’acquirente con patto di riservato dominio è responsabile in solido con il conducente se non dimostra che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. Che significa? Subiamo il furto della nostra auto. Il ladro, conducente del veicolo, oltre ad aver commesso un reato, è responsabile per i danni che potrebbe cagionare a persone o a cose in caso di incidente. Noi, proprietari del veicolo nonché vittime del furto, saremmo responsabili in solido con il ladro se non dimostriamo che la circolazione è avvenuta contro la nostra volontà. E’ un paradosso perché la circolazione, in caso di furto, solitamente avviene contro la volontà del proprietario, ma quest’ultimo deve obbligatoriamente dimostrarlo. Come? Fondamentale in questo caso sarà la denuncia dell’accaduto (furto) alle autorità. Fino alle ore 24:00 del giorno in cui viene fatta la denuncia, l’Assicurazione avrà effetto e quindi risarcirà i danni derivanti dalla circolazione, anche se il conducente è il ladro. Dal giorno successivo interverrà il Fondo di garanzia per le vittime della strada. Quello del furto, fortunatamente, è un caso straordinario, ma in generale non è sufficiente il nostro espresso divieto di utilizzare l’auto. Dobbiamo adottare tutte le misure necessarie affinché non venga messa in circolazione (spegnere il motore, togliere la chiave di accensione, ecc…), altrimenti non saremo in grado di dimostrare che la circolazione è avvenuta contro la nostra volontà e di conseguenza saremo ritenuti responsabili in solido con il conducente.
  • In caso di scontro tra veicoli si presume che tutti i conducenti siano responsabili in egual misura, fino a prova contraria. Ciò significa che, in caso di incidente, la responsabilità è la stessa per tutti i conducenti, a meno che qualcuno riesca a dimostrare un minore o maggiore coinvolgimento. Nella sezione dedicata ai Sinistri Auto troverete, riassunte in una “Tabella di ripartizione delle responsabilità”, le responsabilità (torto, concorso, ragione) assegnate a seconda del comportamento tenuto dai conducenti. Questa tabella si basa sulla casistica ricorrente, ma non può essere applicata ad ogni sinistro in quanto esistono molte altre variabili che possono alterare il grado di responsabilità. Ad esempio, in caso di tamponamento, il 100% di responsabilità ricade su chi tampona, anche se chi viene tamponato ha frenato improvvisamente, o anche se ha piovuto e il fondo stradale era particolarmente scivoloso. Questo perché si presume che chi ha tamponato non abbia rispettato la distanza minima di sicurezza.
  • La responsabilità del conducente e del proprietario permane anche in caso di vizi di costruzione o difetti di manutenzione del veicolo. Se la casa costruttrice ci consegna un veicolo difettoso, e a causa di questo vizio di costruzione ci ritroviamo coinvolti in un incidente, siamo comunque responsabili di tutti i danni cagionati. Solo successivamente potremo agire nei confronti della casa costruttrice per recuperare le somme che abbiamo esborsato per il risarcimento. Ricordando che l’articolo 2054 c.c. si riferisce a tutti i veicoli senza guida di rotaie, un caso tipico potrebbe essere quello di una bicicletta difettosa appena acquistata e per la quale non esiste l’obbligo di assicurazione (potremmo tutelarci da queste evenienze con la “Responsabilità Civile della Famiglia”, ma lo vedremo in seguito). Nel caso di un veicolo a motore, nota l’obbligatorietà dell’Assicurazione R.C.Auto, sarà l’Assicuratore (Compagnia di Assicurazione) a risarcire i danni e successivamente, in base all’Articolo 1916 c.c. “Surrogazione dell’Assicuratore”, a rivalersi presso la casa costruttrice del veicolo.
  • L’Assicurazione Auto comprende sempre i danni alla persona (non alle cose) causati al trasportato, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto, ovvero indipendentemente dal fatto che il trasporto sia gratuito o a pagamento.
  • E’ obbligato ad assicurare il veicolo chi decide di metterlo in circolazione quindi il conducente, il proprietario, il titolare dell’autofficina che lo ha appena riparato e vuole fare una prova, il titolare dell’autosalone che lo mette in circolazione per dimostrazione e, ricordando la definizione di circolazione, anche chi decide di lasciarlo in sosta nei pressi della propria abitazione su strada o area aperta al pubblico.

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