Aprile 25, 2024

L’Art. 1890 del Codice Civile così recita :

“Se il contraente stipula l’assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l’interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro.
Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa.
Egli deve all’assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.”

L’Assicurazione in nome altrui è una fattispecie particolare nella quale l’Assicurato (che è colui nell’interesse del quale viene stipulato il contratto e il cui interesse è protetto dall’Assicurazione), trovandosi nell’impossibilità per qualsiasi motivo di recarsi personalmente presso il proprio intermediario, delega un rappresentante alla firma e alla stipulazione del contratto.

Il rappresentante legittimato stipulerà un’Assicurazione in nome altrui.

Ad esempio A, titolare di una ditta, per motivi di lavoro deve recarsi all’estero per un periodo indeterminato. Essendo in vigore regolare mandato di rappresentanza affidato a B (suo collaboratore, mandatario), delega quest’ultimo alla stipulazione di una polizza infortuni. Per cui B, si recherà in Agenzia e stipulerà una polizza infortuni dove Contraente, Assicurato nonché Beneficiario sarà AB, invece, firmerà il contratto e pagherà il premio in nome di A. In capo a B, in questo contesto, non sorgeranno obblighi contrattuali in quanto lo stesso agisce in nome di A essendone legittimato da un mandato con rappresentanza e tutti gli effetti giuridici del contratto ricadranno su (mandante).

Attenzione al mandato! Esistono due tipologie di mandato, quello SENZA rappresentanza e quello CON rappresentanza (che è conferito con una Procura).

Nell’esempio appena visto B sostituisce A e ne ha il potere di firma. B firma il contratto con il suo nome, ma in quel frangente è come se stesse firmando A. In questo modo proteggerà gli interessi di A e pagherà il relativo premio. Sorgerà, quindi, un credito di Bnei confronti di A che sarà saldato da quest’ultimo al suo rientro.

Nel caso in cui il mandato sia SENZA rappresentanza, ed’è questo che disciplina nello specifico l’Art. 1890, il Contraente della Polizza e l’Assicurato sono due soggetti distinti. Abbiamo appena visto, tornando all’esempio, che B appone solo la sua firma ma il Contraente e l’Assicurato coincidono con A ed esiste regolare mandato con rappresentanza. Se la procura non esistesse (e quindi fossimo in presenza di mandato SENZA rappresentanza), B agirebbe come falso procuratore e stipulerebbe una polizza, sempre IN NOME altrui, non avendone il potere.  Ebbene, in questo contesto, Bassume tutti gli obblighi contrattuali ed A, al suo rientro, dovrà RATIFICARE o ACCETTARE il contratto stipulato in suo nome (ovvero confermarne la validità sostituendosi a B nel rapporto con l’Assicuratore). Per cui B corrisponderà il premio, ma non sorgerà in questo caso alcun credito nei confronti di A, il quale rientrato potrebbe anche non accettare il contratto.

B, come recita l’Articolo, dovrà personalmente osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l’Assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa da parte di A.

Un altro caso, a dire il vero riscontrabile molto spesso dagli intermediari che lavorano nel settore, è quello del padre che firma la polizza intestata a suo figlio fornendo una Delega sottoscritta dallo stesso. In questo caso si configurerebbe, dato che la Delega non è una Procura, un’Assicurazione in nome altrui senza potere di rappresentanza (con un soggetto falso procuratore) e quindi il contratto andrebbe ratificato dal ragazzo che dovrebbe sostituirsi al padre nel rapporto con la Compagnia di Assicurazioni non appena possibile. Seguendo le indicazioni della normativa, in questi casi, il padre resterà l’obbligato principale nei confronti della Compagnia fino a quando il ragazzo comunicherà la ratifica o il rifiuto della stessa all’Assicuratore.  Nella maggior parte dei casi si pensa invece che con una semplice delega, il Contraente della polizza, tornando all’esempio del ragazzo, acquisisca tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

 

L’Art. 1891, invece, identifica altre due fattispecie : quella dell’Assicurazione per Conto Altrui e per Conto di chi spetta.

“Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.
All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione”.

Nell’Assicurazione per conto altrui, il Contraente agisce IN NOME PROPRIO ma per conto di un’altra persona. In questo contesto manca l’istituto della rappresentanza come visto per l’Assicurazione in nome altrui.

Pensiamo ad un’Assicurazione Cumulativa Infortuni contratta dall’Azienda per i suoi dipendenti. L’Azienda è Contraente della polizza infatti la stipula in nome proprio mentre gli Assicurati, nonché i Beneficiari, sono i dipendenti. Gli obblighi inerenti al contratto sono tutti in capo all’Azienda (pagamento del premio, denuncia dei sinistri, etc.) mentre i diritti e le prestazioni derivanti dal contratto sono riservate ai dipendenti. In caso di infortunio di un dipendente la prestazione, ad esempio il rimborso delle spese di cura, sarà erogata nei confronti di quest’ultimo.

Caso diverso è ad esempio la stipulazione di un’Assicurazione Key Man (Assicurazione degli Uomini Chiave) dove l’Azienda si assicura contro il rischio di perdere uno degli uomini di fondamentale importanza per la propria sopravvivenza (uno dei soci amministratori o un commerciale di grandissimo valore). In questi casi l’Azienda è Contraente e Beneficiario della Polizza e in caso di morte dell’uomo chiave (l’Assicurato) sarà indennizzata per il capitale indicato sul contratto. Si configura un’Assicurazione Caso Morte sulla Vita di un Terzo, e per legge il contratto non è valido senza l’autorizzazione scritta dell’Assicurato (che in effetti sarà chiamato ad apporre la sua firma sul contratto).

Altra fattispecie invocata dall’Articolo 1891 e soggetta alla stessa disciplina è l’Assicurazione per Conto di chi spetta. In questa circostanza non conosciamo preventivamente, al momento della stipula del contratto, chi sarà l’Assicurato nonché il Beneficiario, ma ne verremo a conoscenza in caso di sinistro.

Ad esempio, in un’Assicurazione contro il Furto di cose consegnate dai clienti, stipulata da una struttura alberghiera (che solitamente risulta essere una garanzia particolare della polizza di Responsabilità Civile verso Terzi) non conosciamo preventivamente i clienti che eventualmente subiranno un furto durante la permanenza in Hotel. Al momento del sinistro conosceremo i loro nomi e questi verranno risarciti del danno subito e rappresenteranno quindi gli Assicurati e i Beneficiari della copertura.

Nelle Assicurazioni per Conto Altrui e per Conto di chi spetta il Contraente, pagando il premio di assicurazione ed essendo titolare di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, in caso di rimborso del premio e delle spese pagate, ha privilegio sulle somme dovute dall’Assicuratore.

Leggi anche : Due Polizze misteriose…