Risarcimento Diretto C.A.R.D.

Risarcimento Diretto C.A.R.D.

La procedura C.A.R.D. nel nuovo Indennizzo Diretto da la possibilità all’Assicurato di ottenere il risarcimento del danno direttamente dalla propria Compagnia.

Quando si può applicare?                  

Questa procedura può essere applicata in caso di :

  • Collisione tra due veicoli senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili
  • Veicoli identificati e assicurati per la RCA, immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano
  • Sinistri avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano
  • Danni al veicolo
  • Danni alle cose trasportate
  • Lesioni personali al conducente minori o uguali al 9%

Quando non si può applicare?

La C.A.R.D. non può essere applicata in caso di :

  • Assenza di collisione tra i veicoli (non c’è stato per uno dei due un danno effettivamente constatabile)
  • Coinvolgimento di più di due veicoli
  • Sinistri non avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano
  • Veicoli non identificati o non assicurati per la R.C.Auto, non immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano
  • Lesioni personali superiori al 9%
  • Coinvolgimento di un ciclomotore munito del vecchio targhino a 5 caratteri
  • In tutti gli altri casi non descritti

Come funziona?

Il danneggiato (proprietario o conducente) che si ritenga non responsabile in tutto o in parte può inviare la richiesta di risarcimento alla propria Compagnia attraverso :

  • Lettera raccomandata con avviso di ricevimento
  • Consegna a mano
  • Telegramma
  • Telefax
  • Via telematica (a meno che questa modalità sia contrattualmente esclusa)

Cosa deve contenere la Richiesta di Risarcimento?

  • I nomi degli assicurati
  • Le targhe dei due veicoli coinvolti
  • La denominazione delle rispettive Compagnie
  • La descrizione di circostanze e modalità del sinistro
  • Le generalità di eventuali testimoni
  • L’indicazione dell’eventuale intervento di organi di polizia
  • Luogo, giorni e ore per la perizia sulle cose danneggiate

e inoltre, in caso di lesioni subite dal conducente :

  • L’età, l’attività ed il reddito
  • L’entità delle lesioni subite
  • La dichiarazione di aver diritto a prestazioni gestite da assicurazioni sociali obbligatorie (in caso di sinistri avvenuti durante l’orario di lavoro)
  • L’attestazione medica comprovante  l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti
  • L’eventuale consulenza medica di parte e l’indicazione del compenso spettante al professionista

E’ importante compilare il Modulo Blu (o C.A.I. – Constatazione Amichevole di Incidente) per la denuncia del sinistro. Su di esso, come vedremo, potranno essere riportati la maggior parte dei dati necessari sopra elencati.

La Compagnia dovrà farvi una congrua offerta per i danni al veicolo o alle cose :

  • Entro 60 giorni
  • Entro 30 giorni (se il Modulo Blu è sottoscritto da entrambi i conducenti)

mentre per le lesioni personali :

  • Entro 90 giorni

Attenzione perché questi termini verranno sospesi se non sarà consegnata tutta la documentazione necessaria e decorreranno nuovamente dal momento in cui adempirete a quest’obbligo. La Compagnia di Assicurazione può chiedervi delle integrazioni o dei chiarimenti entro 30 giorni da quando presentate la Richiesta di Risarcimento.

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