Vendita delle Cose Assicurate

Alienazione delle cose assicurate

L’alienazione (vendita) delle cose sulle quali esiste un contratto di assicurazione non è una causa di scioglimento del contratto. Il Contraente/Assicurato deve comunicare all’Assicuratore l’avvenuta vendita e all’acquirente l’esistenza del contratto, altrimenti resta obbligato al pagamento dei premi che scadono posteriormente alla data dell’alienazione.

L’acquirente che è venuto a conoscenza dell’esistenza del contratto deve comunicare all’Assicuratore, entro 10 giorni dalla scadenza del primo premio successivo alla data di alienazione, e con raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. In assenza di comunicazione l’acquirente acquista i diritti e gli obblighi del contratto preesistente.

 

Se hai venduto la tua abitazione e su di essa avevi stipulato un’Assicurazione Casa devi comunicare al tuo Assicuratore la vendita, e all’acquirente l’esistenza di questo contratto, altrimenti sarai obbligato al pagamento delle rate successive. A sua volta l’acquirente, una volta venuto a conoscenza dell’esistenza della polizza, deve comunicare entro 10 giorni al tuo Assicuratore l’intenzione di non voler subentrare nel contratto, altrimenti tacitamente ne acquista tutti i diritti e gli obblighi. Articolo 1918 codice civile.