Aprile 26, 2024

Polizza Vita

L’Art. 1920 del Codice Civile prevede che l’Assicurazione può essere stipulata designando un terzo beneficiario della prestazione.

Se decido di stipulare un’Assicurazione Caso Morte, posso scegliere di destinare il capitale stabilito come prestazione ad un terzo nel caso in cui dovessi venire a mancare.

Per Terzo si intende il soggetto esplicitamente nominato in polizza, beneficiario della prestazione. Il terzo beneficiario potrebbe essere anche generico come gli eredi legittimi (in questo caso saranno applicate le regole della successione).

Il Contraente della polizza può designare il terzo beneficiario al momento della stipula del contratto o successivamente, ma soltanto per iscritto.

E’ possibile per il Contrante revocare o modificare il beneficiario in qualsiasi momento, ma anche in questo caso dovrà essere fatta comunicazione formale, per iscritto all’Assicuratore.

Se il Contraente comunica per iscritto all’Assicuratore di voler rinunciare al potere di revoca e/o modifica del beneficiario, la designazione diviene irrevocabile.

Se il Beneficiario accetta il beneficio, il Contraente non può revocare la designazione, né chiedere ad esempio il riscatto della polizza o un prestito, senza il consenso del beneficiario.

Tale irrevocabilità decade nel momento in cui il beneficiario attenta alla vita dell’Assicurato, lo ingiuria gravemente, gli arreca pregiudizio al patrimonio o gli nega gli alimenti.

Il Terzo (Beneficiario), per effetto della designazione, acquista un diritto proprio e quindi può disporne.

Se il Beneficiario muore prima dell’Assicurato, la prestazione andrà a favore degli eredi legittimi.

Facciamo un esempio:

Il Sig. Rossi (Contraente) stipula un’Assicurazione Caso Morte sulla propria vita (per cui il Sig. Rossi è anche l’Assicurato) e designa come Beneficiario la Sig.ra Bianchi, sua amante.

Il Sig. Rossi rinuncia al potere di revoca o modifica del beneficiario.

Caso 1 ) La Sig.ra Bianchi decide di profittare in anticipo del beneficio, per cui cerca di uccidere il Sig. Rossi.

In questo caso la designazione perde l’irrevocabilità e la Sig.ra Bianchi, oltre alle conseguenze penali della sua azione, perderà il diritto al beneficio.

Caso 2 ) La Sig.ra Bianchi muore prima del Sig. Rossi.

In questo caso il beneficio, e quindi la prestazione assicurata, andrà agli eredi legittimi della Sig.ra Bianchi.

Caso 3) Supponiamo che la polizza stipulata dal Sig. Rossi preveda la possibilità del riscatto (Assicurazione a Vita Intera) e che il Sig. Rossi voglia riscattarne una parte, dopo aver rinunciato al potere di revoca o di modifica del beneficiario.

In questo caso, solo con il consenso della Sig.ra Bianchi, il Sig. Rossi potrà chiedere il riscatto della polizza o un prestito.

10 thoughts on “Designazione del Beneficiario in una Polizza Caso Morte

  1. Gentile Staff AmicoAssicuratore,
    Io e mio fratello abbiamo ricevuto in eredità una somma di denaro che abbiamo depositato in un conto cointestato a noi due. In seguito abbiamo versato la somma di denaro in un’assicurazione in caso di morte a vita intera. Tuttavia sul documento di polizza, mio fratello figura come unico Contraente e come beneficiario, mentre io figuro soltanto come beneficiario. In questo caso, potrebbe mio fratello cambiare beneficiario ed escludermi pur essendo i soldi della polizza provenienti da un’eredità e quindi essendo al 50% miei e al 50% suoi?

    1. Gentile Leonardo,
      grazie per averci sottoposto il quesito.
      Se ho capito bene la somma ereditata è stata versata in una polizza assicurativa di investimento a premio unico, la cui contraenza è a nome di suo fratello. Lei, Leonardo, compare solo come beneficiario al 50%. Non mi è chiaro però chi sia l’assicurato del contratto: non può essere nessuno di voi due, poiché entrambi beneficiari caso morte (di una terza persona). Senza questa informazione, i dati in mio possesso non sono del tutto sufficienti per una visione chiara del problema. Ciononostante, alcune considerazioni si possono comunque fare.
      Suo fratello può in qualsiasi momento modificare i beneficiari caso morte e – teoricamente – escluderla dal beneficio. Ricordiamo infatti che egli è l’unico titolare del contratto e che, essendo quest’ultimo “a vita intera”, non ha una scadenza. Pertanto lei, Leonardo, potrà formalmente reclamare la sua parte solo ed esclusivamente in caso di morte dell’assicurato, mentre suo fratello potrà – in qualsiasi momento, mentre l’assicurato è in vita – esercitare il riscatto di polizza e farsi liquidare l’intero importo.
      Spero di averle dato alcune indicazioni utili.
      Cordialmente,

      Riccardo Cantini

  2. Buonasera,
    in una polizza in cui contraente e la moglie e il beneficiario irrevocabile è il marito, i coniugi sposati regolarmente hanno avuto due figli vogliono aggiungere i due bambini come benefeciari, è possibile? quale riferimento legislativo?

    1. Gentile Serena,
      grazie per averci scritto.
      Se la polizza presenta un beneficiario irrevocabile, questo non può essere modificato. C’è però un’alternativa: se trattasi di polizza temporanea caso morte, può essere sospeso il pagamento dei premi. Ciò comporterà l’estinzione del contratto, dando la possibilità di sottoscrivere una nuova polizza (magari a condizioni più onerose, essendo passato qualche anno), indicando così come beneficiari marito e figli.
      Cordiali saluti,

      Riccardo Cantini

  3. SALVE IO VORREI SAPERE SE POTETE AIUTARMI CON IL MIO PROBLEMA.
    SONO CRESCIUTA FIN DALLA TENERE ETA DA UNA SIGNORA CHE NON HA MAI AVUTO FIGLI, DA QUANDO SI è AMMALATA SONO IO A SEGUIRLA IN TUTTO PER TUTTO, LA NIPOTE DELLA SIGNORA GELOSA NEI MIEI CONFRONTI DEI GESTI DI GRATITUDINE AVUTI PER ME, APPENA HA POTUTO HA CONVINTO LA ZIA A METTERE UNA FIRMA DI IRREVOCABILITA SULLA POLIZZA STIPULATA A SUO FAVORE. NON POTENDO MUOVERMI PER INFORTUNIO GLI HA PROMESSO DI ACCUDIRLA, COSI NON E STATO PERCHE DOPO QUELLA FIRMA E COMPLETAMENTE SPARITA. AD OGGI CI RITROVIAMO SENZA DENARO PER VIVERE, NON SI PUO FARE A MENO DELLA BADANTE PERCIO ABBIAMO ELIMINATO TUTTE LE SPESE EXTRA COME FISIOTERAPIA ECC ECC… LA NIPOTE CI HA RISPOSTO CHE NON FIRMA PER SBLOCCARE DEI SOLDI PER LA ZIA, MI CHIEDO, DOBBIAMO VENDERE TUTTI GLI APPARTMENTI PERCHE LEI NON PUO PIU DISPORRE DEL SUO DENARO? ABBIAMO CITATO IN MEDIAZIONE L’ASSICURAZIONE CHE NON SI E PRESENTATA SE PARTIAMO CON LA CAUSA NON SAPREI COME PUO FINIRE E QUANDO PUO FINIRE CONSIDERANDO CHE NON ABBIAMO DENARO DA SPERPERARE ANCORA DAGLI AVVOCATI… POSSIBILE CHE SI RISCHIA CON LA BUROCRAZIA DI ANDAR AVANTI PER ANNI E MAGARI LA ZIA VIENE A MANCARE… PROPRIO PERCHE LA NIPOTE NON LE SBLOCCA I SUOI SOLDI PER SOPPRAVVIVERE. E CHIARO CHE SE LA ZIA MUORE LEI VA A EREDITARE DIRETTAMENTE TUTTA LA POLIZZA. COME POSSIAMO FARE? CHIEDO CONSIGLIO. GRAZIE MILLE

    1. Buonasera,

      purtroppo il suo è un caso complesso per cui preferiamo non dare un’opinione che potrebbe essere limitata e, per questo dannosa, anche in assenza della documentazione a supporto.

      Ci dispiaciamo di non poterle essere d’aiuto.

      Cordiali saluti,
      Staff AmicoAssicuratore

  4. Buongiorno
    nel caso di designazione irrevocabile qualora si verificasse la premorienza del beneficiario il contraente potrebbe cambiare il beneficiario (decadrebbe l’irrevocabilità)?
    E’ possibile stabilire alla stipula che nel caso di premorienza del beneficiario ne subentri un altro sempre con la rinuncia del contraente al potere di revoca del beneficio?
    In sostanza prevedere che il contraente non possa modificare il beneficiario e che qualora questo premuoia ne subentri un altro sempre irrevocabile da parte del contraente.
    Grazie

    1. Buongiorno Mauro,

      se il Contraente rinuncia al potere di revoca e il Beneficiario muore prima dell’Assicurato, la prestazione andrà a favore degli eredi legittimi del Beneficiario.

      Non è possibile designare un sostituto in caso di premorte del Beneficiario.

      Speriamo di esserle stati utili con la nostra opinione.

      Cordiali saluti,
      Staff AmicoAssicuratore

  5. Buongiorno, ringraziandovi per l’articolo, vorrei sapere se l’accettazione del beneficio da parte del terzo beneficiario deve avvenire solo successivamente alla rinuncia alla revoca da parte del Contraente o se la sola accettazione sia già sufficiente.
    Grazie mille,
    Paolo Gerin

    1. Buonasera Paolo,

      la rinuncia alla revoca “congela” il beneficiario. Comunque, anche se non avviene la rinuncia, il beneficiario una volta che ha accettato non può essere revocato senza il suo consenso.

      Speriamo di esserle stati utili con la nostra opinione e ci faccia sapere se ha aggiornamenti.

      Cordiali saluti,
      Staff AmicoAssicuratore

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