Assicurazione sulla Casa – Garanzia di Responsabilità Civile della o per la Proprietà del Fabbricato

L’Art. 2053 del Codice Civile così recita :

“Il Proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”.

Riportiamo questo articolo perché nel Quadro dedicato alla Responsabilità Civile Verso Terzi dell’Assicurazione sulla Casa, esiste una garanzia di Responsabilità Civile per la Proprietà del Fabbricato estremamente importante che ci tutela dalle eventuali richieste di risarcimento da parte di Terzi per danni involontariamente cagionati e derivanti dalla proprietà del fabbricato.

Per cui tutto ciò che è strettamente correlato alla proprietà del fabbricato (e solitamente le condizioni di polizza prevedono anche gli impianti, le dipendenze, i giardini, le attrezzature) e che in qualche modo possa arrecare danni a Terzi è compreso in garanzia.

Ma non sono considerati Terzi :

  • il coniuge, il convivente e ogni persona che stabilmente convive con l’Assicurato (stesso Stato di Famiglia);
  • Se l’Assicurato o il Contraente non è una persona fisica, non sono Terzi le società in cui l’Assicurato o il Contraente o le persone indicate prima rivestano il ruolo di titolare, o socio illimitatamente responsabile o Amministratore;
  • Le società che controllano, sono controllate o sono collegate a quelle del punto precedente e relativi Amministratori;

Se cade una tegola dal tetto e ferisce un passante siamo responsabili dei danni cagionati.

Se la tegola cade a causa di una tromba d’aria, siamo ugualmente responsabili dei danni.

Se invitiamo qualcuno a cena e a causa di una scalinata malmessa l’ospite subisce un infortunio dobbiamo risarcire il danno.

Se l’albero del nostro giardino danneggia un auto parcheggiata nelle vicinanze, siamo responsabili dei danni cagionati.

Se cade un vaso dal balcone e ferisce un passante siamo responsabili, ma questa fattispecie non è compresa nell’Assicurazione Responsabilità Civile per la Proprietà del Fabbricato in quanto è riferita ad un fatto della Vita Privata e a una responsabilità di tipo personale che nulla c’entra con la proprietà dell’abitazione.

Gli esempi sono tanti, ma in linea di massima è importante ricordare che questa copertura opera in ogni caso in cui potremmo essere chiamati a rispondere dei danni cagionati in relazione alla proprietà del fabbricato.

Alcuni prodotti esistenti sul mercato coprono la Responsabilità Civile derivante dalla Proprietà degli altri fabbricati, oltre a quello assicurato, di proprietà del Contraente/Assicurato.

La presenza di questa garanzia nella Polizza Casa è indispensabile ad esempio per risarcire il danno accidentale da acqua condotta cagionato ai Terzi proprietari dell’abitazione o delle abitazioni confinanti.

La garanzia opera anche in caso sia effettuata una manutenzione ordinaria o straordinaria del fabbricato e quindi vengano eseguiti dei lavori di ristrutturazione.

In caso di manutenzione straordinaria, per l’operatività della garanzia, è necessario che l’Assicurato non assuma la direzione dei lavori e che abbia nominato il Responsabile dei lavori come previsto dal D.Lgs 81/2008.

Siamo convinti che si tratta di una delle garanzie più importanti e da prendere seriamente in considerazione nella stipula di un’Assicurazione sulla Casa. Tra le altre cose la tariffa risulta abbastanza accessibile e i premi di riferimento molto modesti se confrontati con l’ampia copertura offerta.

CONFRONTA POLIZZE CASA

[youtube]2MBErLC7QgE[/youtube]

10 thoughts on “Assicurazione sulla Casa – Garanzia di Responsabilità Civile della o per la Proprietà del Fabbricato

  1. Buona sera vorrei chiedere una domanda relativa alla RC della proprietà di una 2° casa non abitata di cui siamo proprietari 2 fratelli al 50%. Ipotizzando la caduta di una tegola che colpisce una persona che transita nella pubblica via adiacente al fabbricato in questione ed essendo io il contraente assicurato i danni eventuali li copre l’assicurazione, ma se disgraziatamente l’ignaro passante dovesse morire e gli eredi chiederanno un risarcimento superiore al massimale della mia polizza chi pagherà la differenza ? Inoltre a causa della morte del passante c’e anche la responsabilità penale e su chi ricadrà? Sul contraente o sui proprietari? La ringrazio anticipatamente Dennis

  2. Buonasera. Mi sono imbattuto, per fortuna, in questo sito mentre cercavo risposte ad un mio problema. Approfitto, dunque, e pongo la questione:
    mia moglie ha ereditato (insieme con suo fratello, al 50%) una casa in paese: si tratta di una costruzione libera su due lati ed affiancata per gli altri due, una porzione di fabbricato.
    Essa, in parte, è stata costruita/ristrutturata negli anni 60, in parte comprende ambienti risalenti presumibilmente ai primi del ‘900 e che sono situati al di sopra della proprietà di un parente. Uno di tali ambienti, sovrastante l’altrui proprietà, ha un pavimento che appare “imbarcato” da “sempre” e che, verosimilmente, poggia su travi in legno. Non c’è mai stato accordo su un possibile intervento di consolidamento (e neanche sulla valutazione della necessità di un tale intervento!).
    Né mia moglie né il fratello utilizzano la casa, ma vorrebbero essere tranquilli e stipulare una polizza che li copra per la RC, anche per i danni che potessero derivare da eventuali cedimenti strutturali.
    Vorrebbero, quindi, essere coperti in caso di caduta di una tegola, di un frammento di intonaco esterno, di un blocco di neve, ma anche in caso di cedimento del descritto pavimento (a cui corrisponde il solaio di una stanza, per solito non abitata, ma di proprietà altrui).
    Mi piacerebbe avere suggerimenti sulla maniera più corretta e sicura di procedere.
    Grazie

    1. Gentile Rico,

      grazie innanzitutto per averci scritto.
      Nelle polizze multirischio sulla casa è generalmente prevista la possibilità di assicurare anche il caso di collasso strutturale, previa ovvia certificazione della “bontà” della struttura.
      Per far questo – che è una copertura in più rispetto alle classiche incendio, furto e responsabilità civile – è in genere previsto l’intervento di un ispettore tecnico, il quale, presa visione dell’immobile, stabilisce sia l’assicurabilità o meno sia l’eventuale tasso di premio da applicare.
      Pertanto le consigliamo di contattare una solida e strutturata compagnia assicurativa, che le consenta di procedere nel modo sopra descritto in tempi ragionevoli.
      Cordialmente,

      Riccardo Cantini

  3. Buonasera, avrei una domanda da porre relativamente alla RC della proprietà del fabbricato: qualora i proprietari siano più di uno e non conviventi tra loro (ad esempio degli eredi) può uno solo di essi stipulare la polizza ed essere quindi il solo contraente della stessa che però risponderà in nome e per conto di chi spetta (cioè tutti i proprietari)?
    Grazie mille e complimenti per i contenuti e le osservazioni interessanti che ho trovato.

    1. Gentile Monica,

      grazie per averci scritto.
      La contraenza di un contratto assicurativo è sempre relativa ad una persona (fisica o giuridica). Nel caso che lei indica, per evitare fraintendimenti o ambiguità, basta chiedere al proprio assicuratore di aggiungere una semplice appendice (a testo libero o preimpostata: questo varia da compagnia a compagnia) in cui si specifica che esistono più proprietari dell’immobile, magari indicando anche in che percentuale. Le ricordo, giusto per chiarezza, che la RC fabbricato è in realtà una responsabilità civile della proprietà, ovvero una garanzia che tiene indenne il patrimonio dei proprietari del fabbricato (sino ad un dato massimale), teoricamente a prescindere da chi firma il contratto.
      Spero di esserle stato di aiuto.
      Cordialmente,
      Riccardo Cantini

  4. Buongiorno,
    innanzitutto complimenti per i contenuti pubblicato nel Blog. Li trovo molto completi e concreti.
    Non mi è chiara la differenza tra RC Fabbricato e Ricorso Terzi.
    Non riesco a capire il senso del Ricorso Terzi se vi è già la RC Fabbricato.
    Ricorso Terzi solo per danni materiali. RC Fabbricato anche persone, animali… però anche per i beni. Pertanto non si sovrappongono?
    Forse la differenza è che Ricorso Terzi è una tutela che ti porti sempre con te? Oppure riguarda solo l’abitazione come per la RC Proprietà de Fabbricato? Però se io con la bicletta taglio la strada ad un motociclisa e questo ha una Ducati che costa €50.000 e la moto si rompe completamente agisce la RC della Vita Privata, corretto? Non Ricorso Terzi.

    Inoltre, tutto ciò che ci appartiene (di nostra proprietà) siamo tenuti a risponderne per i danni derivanti dagli stessi, corretto?
    Una persona mi ruba l’auto e investe involontariamente 3 pedoni. Io avrò responsabilità civile (risarcire il danno alle famiglie…) e lui penale, corretto?
    Un uragano fa ribaltare la mia auto che schiaccia due bambini e li uccide. Questo esempio è concettualmente uguale al primo: io non ho nessuna responsabilità in realtà (nessuna negligenza, imperizia…). Infatti mi chiedo come sia possibile che questi eventi rientrino in una responsabilità civile. Non dovrebbe provvedere lo Stato per il secondo esempio? E non dovrebbe nel primo esempio agire la RC Vita Privata del ladro?
    Se un mio amico è al quinto piano e sta messaggiando con la sua ragazza col mio telefonino (perché gli e l’ho prestato) ea questo per sbaglio gli scivola e gli cade dal balcone e cade in testa ad una persona chi ne risponde civilmente? Il cellulare è mio quindi seguendo il primo e secondo esempio dovrei risponderne io economicamente. Ma anche se presto un cane ad un amico e questo gli scappa e uccide un bambino il risarcimento spetta a me? O anche se metto in affitto la mia abitazione e il locatario fa involontariamente saltare in aria la casa perché lascia i fornelli accesi il risarcimento spetta a me? Se la compagnia è diversa da quella del proprietario dell’abitazione farà rivalsa sul locatario, corretto? Se il locatario ha la polizza consona risarcirà il danno la compagnia all’altra comapgnia. Invece se la compagnia del locatario coincidesse con quella del proprietario non avrebbe senso che si attivasse la polizza del locatario per il risarcimento, corretto?

    Grazie anticipatamente.
    Un caro saluto
    Davide

    1. Gentile Davide,

      grazie per averci scritto e per le belle parole che ci dedichi.
      Sono molte le domande che poni, vediamo di rispondere a tutte in maniera esauriente.
      1) La garanzia Ricorso Terzi è presente nella sezione Incendio e copre i danni cagionati da incendio alle cose di terzi (ad esempio gli appartamenti attigui al nostro). Di fatto è una garanzia di responsabilità civile ma non ha niente a che fare con la Responsabilità Civile del fabbricato o della proprietà, la quale non copre danni da incendio ma altri danni (ad esempio caduta di cornicioni, danni da acqua, ecc.).
      2) Per i danni cagionati a terzi nello svolgimento degli atti di vita quotidiana la copertura è quella sì di Responsabilità Civile, ma della famiglia (o del capo famiglia): i sinistri generati dall’uso di biciclette rientrano in questa casistica.
      3) Se la propria auto è oggetto di furto e il delinquente alla guida fa un incidente, il proprietario del mezzo non è tenuto a risarcire alcunché (a meno che l’auto non sia stata ceduta in prestito a qualcuno, ma è ovviamente un caso diverso). Lo stesso caso vale per il caso “uragano”: non c’è alcuna responsabilità soggettiva.
      4) Nel caso del cellulare caduto dal balcone di casa mia, è chiaro che io sono il primo a essere chiamato in causa. La garanzia di RC famiglia si attiva quando c’è una richiesta di risarcimento: se il pedone sotto casa mi fa una richiesta danni e ho la polizza RC famiglia attiva, la compagnia paga. Ma l’amico “colpevole” potrebbe benissimo manlevarmi, dichiarando la sua colpa e attivando la sua polizza (sempre che ce l’abbia).
      5) In generale, la polizza RC della famiglia ha gradi di copertura diversi: il possesso di un cane generalmente deve essere dichiarato per attivare una clausola specifica. In tal caso i danni a terzi fatti dal cane son sempre coperti, chiunque ne sia il custode temporaneo.
      6) Per gli immobili affittati esiste una Responsabilità Civile specifica che il proprietario può attivare: l’RC Locatore, la quale rende indenne il proprietario da danni che l’affittuario può causare a terzi. Se però l’affittuario ha una sua polizza RC famiglia, sarà questa ad attivarsi.
      Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
      Un caro saluto,

      Riccardo Cantini

      1. Un grazie di cuore per la risposta. Sei stato chiarissimo. Ho solo qualche altro dubbio:

        1) Visto che Ricorso Terzi risarcisce esclusivamente per i danni ai beni e non alle persone e giacché la RC del Fabbricato non copre l’incendio perché coperto da Ricorso Terzi significa che se scoppia un incendio, non a seguito della mia conduzione (in questo caso agirebbe la rc della vita privata), e muoiono i miei vicini di casa a causa dell’eccessivo fumo non ci sarebbe nessuna tutela che mi renderebbe indenne dal risarcimento. È così? Oppure agisce la RC del Fabbricato?
        2) Se ad esempio il mio cellulare prende fuoco perché lo lascio sotto al sole e incendia un bosco quale rc agirebbe? RC vita privata? Oppure per ciò che possiedi funziona come per la casa ossia bisogna avere una garanzia ulteriore (come ricorso terzi e rc fabbricato) che gerantisce i danni che derivano dalle cose stesse?
        Considerando anche che se non faccio manutenzione al tetto e una tegola cade è sempre una mia responsabilità/mal conduzione. Però non agisce la rc della vita privata ma rc fabbricato. Alla fine il contesto è analogo a quello de bosco.

        Pertanto se ho un cane e lo presto ad un amico e per sua distrazione morde un bambino io proprietario sarò obbligato a risarcire il danno?
        Se preso l auto ad un amico e questo guida come un pazzo e ho un massimale da 7 milioni e viene stabilito un danno di 20 milioni i restanti 13 milioni non sono obbligato io a pagarli corretto?
        Lo stesso vale per l esempio del cellulare. Nonostante sia io il possessore se è il mio amico a fare il danno io non devo nulla.
        Se io sono proprietario di un abitazione e l affittuario fa esplodere un incendio io non devo nulla, corretto? Ovviamente se invece l’icendio parte dalla casa potrei essere imputato io come responsabile, corretto?

        Se ho il tendone di casa mia che è vecchio perchè vivo in una casa vecchia cade su un bambino sono considerato io il responsabile o l’amministratore di condominio per il danno? L’amministratore non dovrebbe incaricare degli addetti per la revisione ordinaria? Come accade per la rc auto che è obbligatoria. Ovviamente le spese le pagano i condomini.

        1. Gentile Davide,
          proverò a risponderle con precisione ad ognuna delle sue domande ulteriori:
          1) Nel caso che lei descrive le garanzie di una polizza assicurativa ben fatta operano così: ricorso terzi, danni a cose; RC fabbricato, danni a persone.
          2) Nel caso del cellulare che prende fuoco, se evidenziata una responsabilità del proprietario (che non è scontata: il cellulare potrebbe essere stato accidentalmente perduto), copre la RC famiglia.
          Un chiarimento su RC famiglia (o come la chiama lei, RC vita privata) e RC fabbricato: entrambe coprono il patrimonio di una persona. Non è un caso che entrambe le garanzie operino sotto il medesimo contratto, quello relativo alla casa. Questo perché con la prima, l’RC famiglia, si tiene indenne il proprietario (o affittuario) dell’immobile indicato in polizza dai rischi della conduzione dello stesso e da tutti gli altri rischi relativi ai fatti della vita quotidiana (con sfumature diverse a seconda dei livelli di garanzia), con la seconda si tiene indenne il proprietario del fabbricato dai rischi connessi non alla conduzione ma alla struttura stessa dell’immobile (tegole che cadono, cornicioni che vengon giù, ecc.).
          Nel caso in cui il mio cane rechi un danno a terzi sotto la custodia di un amico, la copertura dell’RC famiglia (sempre che includa la garanzia “possesso di cani”) potrebbe coprire come no. Ciò dipende esclusivamente dalle condizioni generali di contratto, che potrebbero includere o meno tale casistica.
          Il caso dell’auto prestata ad un amico, con conseguente danno eccedente al massimale (nell’esempio, pari a €13 milioni), la responsabilità è in primis del conducente. Ma l’art.2054 del Codice Civile ci ricorda che il proprietario del veicolo è responsabile in solido assieme al conducente stesso, pertanto se quest’ultimo fosse non solvibile, è al proprietario del mezzo che il danneggiato potrebbe richiedere la somma in eccedenza al massimale di copertura.
          La responsabilità è invece solo dell’amico, nel caso del cellulare – diciamo così – utilizzato incidentalmente come lente per appiccare un fuoco.
          Nel caso della casa locata, se l’inquilino reca danno a terzi è ovviamente lui a doverne rispondere. Ciò significa che a coprire il danno potrebbe essere una sua tutela di RC famiglia. Tuttavia, è un orientamento presente in giurisprudenza quello di onerare il proprietario della responsabilità (quantomeno solidale) dei danni cagionati a terzi dai propri conduttori, qualora rimangano totalmente inerti. Per una maggior tutela del proprietario, è possibile attivare una garanzia assicurativa che copre proprio la responsabilità civile del locatore dai danni che questi può recare agli affittuari ed anche dei danni che gli affittuari possano recare a terzi.
          Infine, la questione del tendone. A meno che non sia una tenda di uso comune nel condominio, il danno che essa può recare ferendo in caduta una persona è di responsabilità del suo proprietario. Quindi, a seconda della sua struttura (più o meno mobile, più o meno “inerente” alle mura), copre o la RC famiglia o l’RC fabbricato.
          Spero di avere esaudito tutte le sue curiosità.
          Cordialmente,

          Riccardo Cantini

          1. Ti ringrazio tanto per la risposta. Sei stato chiarissimo.
            Complimenti per la preparazione!!!

Comments are closed.